Art. 12.
(Ambito e durata di applicazione).

      1. La presente legge si applica a tutte le azioni di cui all'articolo 2 promosse con atto di citazione notificato a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore.
      2. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.